Art 3.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 525, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei giudizi davanti alla corte di assise, alla deliberazione concorrono solo i giudici popolari che hanno partecipato al dibattimento»;

          b) all'articolo 527, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei giudizi davanti alla corte di assise, i giudici popolari votano cominciando dal meno anziano per età»;

          c) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:

      «Art. 528. - (Lettura del verbale in camera di consiglio). - 1. Qualora sia

 

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necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e, in camera di consiglio, si procede alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
      2. Nei giudizi davanti alla corte di assise e alla corte di assise d'appello, il giudice sospende la deliberazione su indicazione dei giudici popolari e gli stessi procedono in camera di consiglio alle operazioni necessarie secondo quanto disposto al comma 1».